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Serie A tim 2009/2010


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Miglior contributo in questa discussione

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Forse sarebbe ora di cacciare Donadoni, non trovi? :D Io il Napoli non lo seguo però da quando è arrivato lui non ricordo di aver sentito parlare di partite spettacolari del Napoli, quando c'era Reja invece spesso ne sentivo parlare.

per mettere chi?

http://img4.imageshack.us/img4/3271/portieri.jpg

 

"I calciatori sono tanti, il portiere è uno solo"

 

W LA RAZA!!!!!!!!!!Eddie Guerrero King Of Wrestling R.I.P.

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Forse sarebbe ora di cacciare Donadoni, non trovi? :D Io il Napoli non lo seguo però da quando è arrivato lui non ricordo di aver sentito parlare di partite spettacolari del Napoli, quando c'era Reja invece spesso ne sentivo parlare.

 

Forse Donadoni (a mio avviso un miracolato e raccomandato) non bisognava proprio prenderlo.

 

per mettere chi?

 

Delio Rossi o Mazzarri.

Il Napoli.. Ti fa soffrire , Ti fa piangere , Ti fa gioire , Ti rende la persona piu' felice al mondo , Ti spezza il cuore , ma soprattutto ti fa VIVERE...
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Delio Rossi o Mazzarri.

sarebbero ottime scelte,ma significherebbe rivoluzionare la squadra di nuovo a distanza di pochi mesi dall'esonero di Reja...

http://img4.imageshack.us/img4/3271/portieri.jpg

 

"I calciatori sono tanti, il portiere è uno solo"

 

W LA RAZA!!!!!!!!!!Eddie Guerrero King Of Wrestling R.I.P.

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sarebbero ottime scelte,ma significherebbe rivoluzionare la squadra di nuovo a distanza di pochi mesi dall'esonero di Reja...

 

Con Reja avevamo un brutto gioco e punti, con Donadoni bel gioco e pochi punti.

 

Sta tutta qua la differenza, pertanto ora come ora bisogna dare fiducia al mister, se si gioca bene i risultati arriveranno. :ok:

Il Napoli.. Ti fa soffrire , Ti fa piangere , Ti fa gioire , Ti rende la persona piu' felice al mondo , Ti spezza il cuore , ma soprattutto ti fa VIVERE...
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Non, c'è l'ho io il pdf della sentenza.

Leggila per bene, se vuoi ti posto tutto, basta dirlo, ma è kilometrica. :mrgreen:

 

Buona lettura

 

Venendo ora all'esame dei capi di incolpazione, va subito affrontata una questione di

metodo, consistente nella individuazione dello scenario nel quale, tanto dal punto di vista

soggettivo, quanto da quello oggettivo, va inquadrato il presente procedimento.

Lucidamente la CAF rileva che esso non riguarda un "sistema" ma una serie di reticoli

autonomamente attuati dalle varie società incolpate, sia pur all'interno di un'atmosfera

inquinata che incombeva sul campionato di serie A 2004 – 2005 (pagg. 74 e 75).

Quest'impostazione, perfettamente rispondente all'articolata e coerente struttura dell'atto

di accusa, appare un necessario corollario della mancata previsione nell'ordinamento

federale di una fattispecie di illecito associativo, modellata sull'esempio del diritto comune:

l'altrettanto logica conseguenza di questa lacuna ordinamentale è che, anche in questo

grado, il metodo di analisi della Corte debba procedere con riguardo alle singole posizioni,

quali vengono in rilievo dalle constatazioni mosse a ciascuna società: è consequenziale

che tutte le posizioni debbano essere affrontate e giudicate applicando i rigorosi standard

probatori propri di ciascuna contestazione, rivelandosi inapplicabili quelli, più agili e

collaudati nell'ordinamento di diritto comune, dell'illecito associativo.

Tuttavia, quest'esame per posizioni non impedisce che l'operato di specifici incolpati

acquisti efficienza in più vicende, apparentemente slegate, ma tra loro, avvinte proprio

dalla partecipazione dei medesimi soggetti alle vicende stesse (il punto si chiarirà tenendo

conto delle fondamentali implicazioni della posizione di Moggi, anche al riguardo alla gara

Lecce – Parma, in occasione della quale fu interlocutore telefonico di Diego Della Valle).

 

C -Posizione della Juventus Football Club S.p.a., di Luciano Moggi, di Antonio

Giraudo, di Gianluca Paparesta, di Tullio Lanese, di Pierluigi Pairetto e di Massimo

De Santis.

 

La struttura dell'atto di accusa si apre con le articolate contestazioni relative alla posizione

della società Juventus che constano di molteplici addebiti, così ripartiti: a) incolpazione,

ex artt. 1, 1° comma e 6, 1° e 2° comma C.G.S., a Luciano Moggi, Antonio Giraudo,

Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De

Santis, nonché a titolo di responsabilità diretta e presunta, alla società in questione, per

avere intrattenuto tra loro contatti indebiti, anche su linee telefoniche riservate, e

realizzato incontri riservati, così ponendo in essere condotte in violazione dei generali

doveri comportamentali e, al contempo, rivolte a condizionare a favore della Juventus, il

settore arbitrale;

B) Moggi e Giraudo, ex art. 1, comma 1, citato e la società per responsabilità diretta, per

aver tenuto, al termine della gara Reggina – Juventus del 6 novembre 2004, una condotta

verbalmente e fisicamente aggressiva nei confronti della terna arbitrale, punitivamente

chiusa a chiave nello spogliatoio;

c) Gianluca Paparesta (non rileva più la posizione di Pietro Ingargiola, per essere la

decisione impugnata divenuta definitiva nei suoi confronti per mancata impugnazione) per

avere omesso di segnalare la condotta di Moggi, di cui alla lettera B);

d) Lanese, ai sensi dell'art. 1 cit., per avere avallato e consigliato l'Ingargiola a porre in

essere il comportamento omissivo addebitatogli;

e) Moggi, di illecito ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS e la Juventus di responsabilità

diretta e presunta, per avere posto in essere atti diretti ad alterare le gare della società

torinese contro Lazio, Bologna ed Udinese;

f) Bergamo, di illecito sportivo in relazione alle gare da ultimo menzionate;

g) De Santis per la medesima violazione, per aver aderito al disegno di alterare, a favore

della Juventus, la gara di quest'ultima in trasferta a Bologna, precostituendo la necessaria

squalifica di giocatori di tale squadra, già diffidati, ammonendoli nel precedente incontro da

lui diretto.

In relazione al complesso ordito accusatorio la Commissione di primo grado ha osservato

che la fattispecie di illecito sportivo di cui all'art. 6 citato, può integrarsi anche attraverso il

compimento di atti diretti ad assicurare, a chiunque, un vantaggio in classifica,

aggiungendo che tale autonoma ipotesi può prescindere dall'alterazione dello svolgimento

o dal risultato di una gara, sotto il profilo che la classifica nel suo complesso può essere

influenzata da condizionamenti che, comunque, finiscano, indipendentemente dall'esito

di singole gare, per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre.

In concreto, i primi giudici hanno ritenuto che tale effetto di condizionamento del

campionato 2004/2005 sia stato, dagli incolpati, raggiunto grazie all'alterazione del

regolare funzionamento del settore arbitrale ed alla lesione dei principi di alterità, terzietà,

imparzialità ed indipendenza tipici di tale funzione.

Ulteriormente, la decisione impugnata ha osservato che, nella struttura dell'atto di accusa,

sono individuabili specifiche condotte di per sé violative dei generali canoni posti dall'art. 1

citato, il cui insieme è stato giudicato idoneo a realizzare il condizionamento del regolare

funzionamento del settore arbitrale a vantaggio della Juventus, così risolvendosi in

un'attività diretta a portare alla società un vantaggio in classifica.

 

Ed i primi giudici hanno espressamente aderito, in linea di principio, a questa impostazione

metodologica, diretta a surrogare la già segnalata carenza di punibilità in ambito federale

dell'associazione di più persone al fine di commettere un indeterminato numero di illeciti.

La Corte è dell'avviso che debba, logicamente, far precedere alla valutazione del materiale

probatorio a suffragio della impostazione prima illustrata il giudizio sull'ammissibilità,

espressamente contestata nelle impugnazioni degli appellanti, condannati in primo grado,

della doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta, considerata una prima volta

atomisticamente ed in sé, nella prospettiva che essa esprima il disvalore deontologico di

cui all'art. 1 CGS e riguardata cumulativamente ad altre condotte, nell'ottica finalistica che

essa abbia realizzato l'attività rivolta all'alterazione di gare, disciplinata, come illecito

sportivo, dall'art. 6 dello stesso codice.

La Corte ritiene che la decisione impugnata non meriti, sul punto, alcuna censura.

Ed invero, occorre prendere le mosse della struttura formale delle due violazioni

regolamentari di cui si tratta, e cioè l'art. 1 e l'art. 6 C.G.S..

La prima disposizione sancisce un generico obbligo di "lealtà, correttezza e probità in ogni

rapporto, comunque, riferibile all'attività sportiva", così lasciando intendere che l'infrazione

al criterio generale di condotta in ambito sportivo può assumere configurazioni libere, cioè

non predeterminabili in ragione della loro forma e delle loro manifestazioni, ma qualificabili

in funzione della lesione del bene giuridico protetto dalla norma.

Ciò non toglie, tuttavia, che le condotte antigiuridiche, ai sensi dell'art. 1, possano in

concreto acquisire rilevanza casualmente efficiente nella prospettiva della commissione di

altre violazioni, costituendone mezzi idonei per la realizzazione, altrimenti non verificabile

o verificabile solo a condizioni diverse.

Ora, poiché l'art. 6, comma 1, prevede come illecito sportivo "il compimento, con qualsiasi

mezzo, di atti diretti ad attuare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad

assicurare a chiunque un vantaggio in classifica", è evidente che, anche nella

conformazione della norma in esame e coerentemente con la stessa impostazione del

sistema normativo dell'organizzazione federale, la nozione di mezzo quale strumento per il

compimento degli atti, in essa descritti, non soggiace ad alcuna predeterminazione di

tipicità e ricava la sua riconducibilità, in concreto, all'alveo della disposizione a seguito

della sua accertata capacità di consentire il compimento dell'atto punibile.

Ecco, allora, che nella ricostruzione dell'illecito sportivo occorre guardare alla natura

dell'atto – tema che sarà affrontato in seguito – e, nel contesto di questa indagine, è

necessario giudicare della relazione di efficacia causale del mezzo in concreto prescelto

rispetto al compimento dell'atto. Logicamente, nessun diaframma è ragionevole interporre

ad una doppia valutazione di rilevanza di una medesima condotta, sussumendola nei

binari del generale disvalore deontologico e, in ottica diversa, concependola come

ineliminabile tassello strumentale nella realizzazione dell'illecito ex art. 6, senza che ciò si

traduca – a differenza di quanto sostenuto dalle difese nel corso della discussione orale –

in una (inammissibile) somma algebrica di singole condotte qualificate come antidoverose

ex art. 1 e senza che l'operazione valutativa, di cui si dice, determini l'assorbimento di tali

condotte nel paradigma dell'illecito sportivo con (insussistente) perdita della loro originaria

natura e rilevanza (ed in questo senso va rettificata la motivazione di primo grado, senza

effetti quoad poenam, in difetto di appello).

Deve, infatti, escludersi, alla stregua della struttura delle due norme e dei differenti beni

giuridici protetti, che vi sia un rapporto di necessaria inerenza delle condotte

genericamente antidoverose alla figura dell'illecito o che esse se ne possano considerare

elemento costitutivo: si tratta di un occasionale, di volta in volta da verificare, apporto

causale alla realizzazione dell'illecito sportivo fornito da una condotta, comunque,

espressiva di una trasgressione all'ordinamento sportivo.

Il giudizio che compete, quindi, a questa Corte, una volta risolta, in senso confermativo

della decisione impugnata, la questione di principio, è quello circa la sufficienza del

materiale probatorio per affermare, da un canto, la sussistenza delle condotte contestate

ed a stabilirne, d'altro canto, l'idoneità a convertirsi in mezzi utili al compimento degli atti

previsti dall'art. 6, comma 1, C.G.S.

Anche a questo proposito la Corte non ha dubbi nel dichiarare che i primi giudici,

contrariamente a quanto sostenuto in tutti gli appelli degli interessati, hanno fatto

ineccepibile governo del proprio compito relativamente ad entrambi i punti, con la

conseguenza che tutta la parte della decisione concernente la posizione della Juventus

va confermata in termini di affermazione di responsabilità, con le modifiche peggiorative,

conseguenti all'impugnazione della Procura Federale, delle pene irrogate a taluni incolpati

e migliorative, in relazione ai rispettivi appelli, per altri incolpati, nei termini di seguito

esposti.

Opportunamente la sentenza impugnata pone una doppia premessa al proprio giudizio:

essa va condivisa e fatta propria da questa Corte, con le precisazioni che seguono quanto

alla prima.

Questa concerne la necessaria valutazione congiunta delle posizioni dei due dirigenti

della società torinese, Moggi e Giraudo: le considerazioni che seguono costituiscono

risposta e confutazione agli articolati gravami proposti sia da costoro, che dalla società

Juventus.

E', in particolare, condivisibile, perché rispondente ad esigenze di logica e congruenza

argomentativa la ragione posta a fondamento di questa scelta, e cioè l'accertata e

concertata – come si vedrà oltre – confluenza dell'oggetto e del fine della loro attività

illecità nell'interesse della Juventus.

Le loro condotte dovranno, pertanto, essere guardate come avvinte da questo comune

intento, anche se in singoli casi, possano essere state poste in forma disgiunta perché

così suggerivano le circostanze o divisavano gli incolpati allo scopo di consolidare gli

effetti positivi per la società delle loro azioni.

La Corte ritiene che, all'interno di questa impostazione metodologica, debba innestarsi una

coppia di osservazioni che faranno riverberare i propri effetti differenziali rispetto alle

posizioni di altri incolpati, società e singoli tesserati, allorché queste saranno esaminate.

La prima è che, diversamente dalla situazione registrabile in altri capi di incolpazione, i

due dirigenti in questione hanno manifestato piena ed incondizionata libertà di azione

senza che risultino, agli atti, momenti di coordinamento con altri organi amministrativi della

società (costituendone essi il vertice) ed in particolare con la proprietà.

Questo non significa, in alcun modo, che le loro azioni non siano direttamente riferibili alla

società (così superandosi la contraria difesa di questa), che ne era altrettanto direttamente

beneficiaria e che non lo sarebbe stata se tali azioni non fossero state poste in essere.

L'incidentale osservazione va fatta per distinguere l'operato di Moggi e Giraudo da quello

di altri dirigenti sportivi (è il caso di Mencucci ed Andrea Della Valle) la cui azione, come si

vedrà oltre, non ha esplicato un grado di efficienza causale minimamente paragonabile a

quella degli altri incolpati o ad essa assimilabile quanto a qualificazione giuridica.

La seconda precisazione, puramente integrativa del sostrato metodologico della decisione

impugnata, è resa necessaria da una tesi difensiva corposamente discussa dal club

torinese e volta a porre in luce l'esistenza di una netta soluzione di continuità tra l'azione

di uno dei due dirigenti (Moggi) e l'interesse della Juventus, ed a ventilare che il primo

agisse per scopi mercantili suoi propri.

La Corte ritiene che, del tutto esattamente, i primi giudici abbiano affermato la

responsabilità di Moggi con esclusivo riferimento a condotte ed episodi positivamente

refluiti o capaci di refluire sulla posizione sportiva della Juventus, sicchè, come si vedrà

dall'esame dei singoli casi, nessun dubbio può sorgere circa l'inerenza dell'affermazione

delle pesanti responsabilità del dirigente al trattamento punitivo riservato alla Juventus.

E' pur vero che dagli atti del giudizio emerge la partecipazione di Moggi ad episodi

costituenti oggetto di contestazione ad altre società ed altri tesserati (è il caso della

Fiorentina e dei suoi dirigenti) ed in nessun modo collegabili alla posizione della Juventus.

Ma è anche vero che, con riferimento ed essi, nessuna censura sportiva è stata mossa a

tale società, che, quindi, non ha subito alcun effetto sanzionatorio pregiudizievole.

Semmai, tali partecipazioni dimostrano che Moggi, anche se agiva in proprio, era dotato di

quel potere condizionante della correttezza di significative componenti del settore arbitrale

di cui motivatamente parla la decisione impugnata ed al quale era necessario

(metaforicamente) inchinarsi per sopravvivere nel mondo della Serie A e non vedere

vanificati investimenti e patrimonio societario e non mortificare la buona fede e la

passione degli ignari sostenitori.

Venendo, adesso, alla seconda premessa della CAF, consistente nella dichiarazione

programmatica di non considerare atomisticamente i fatti accertati e le conversazioni

telefoniche intervenute tra i vari incolpati e di valutarli, piuttosto, nel loro complesso e nella

loro correlazione, la Corte non può non riconoscere l'ineccepibilità del metodo (ed

applicarlo a propria volta), trattandosi di criterio di analisi necessario avuto riguardo alla

natura delle contestazioni ex art. 6 nella parte relativa all'alterazione diretta a provocare il

sistemico vantaggio in classifica ed alla pronunciata inscindibilità tra la posizione di

Moggi e quella di Giraudo.

Egualmente e senza riserve condivisibili appaiono – così ancora una volta, rispondendosi

in termini confutativi ai gravami che hanno inteso colpire la statuizione in parola -le

conclusioni di merito cui è pervenuta la Commissione di primo grado a seguito dell'esame

del materiale probatorio ad essa sottoposto.

In particolare, merita totale adesione il passaggio nel quale la decisione impugnata ricava

dagli elementi di prova raccolti la convinzione della compiuta verificazione dell'esito

dell'illecito sportivo, e cioè dell'alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del

campionato 2004/2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale.

Va, preliminarmente, osservato, che i giudici di primo grado hanno chiaramente enunciato

non solo che l'alterazione ex art. 6 CGS, rilevante ai fini del presente procedimento, aveva

ad oggetto la classifica del campionato in questione nel suo complesso, ma che il

programma era destinato a realizzarsi attraverso il condizionamento del settore arbitrale.

Ad avviso della Corte, deve indiscutibilmente affermarsi così ancora una volta, facendo

giustizia degli argomenti sviluppati in senso contrario nei gravami -la piena e concreta

attitudine a falsare la classifica posseduta dall'opera di condizionamento del settore

arbitrale, per effetto delle scelte e delle decisioni dei relativi vertici, influenzati della

decisiva opera di Moggi e Giraudo.

Come detto, sono più che adeguati e più che congruamente valutati, dai primi giudici, gli

elementi di prova dell'avvenuto condizionamento di cui si dice (come risalta dalle espresse

citazioni racchiuse al punto nella decisione impugnata, alle cui pagine da 79 a 90 si fa

espresso rinvio).

In effetti, agli atti è affluita una quantità cospicua ed inequivoca di elementi dimostrativi:

 

a) della speciale cura che i due dirigenti dicevano dovesse essere posta nei rapporti col

mondo arbitrale;

B) della natura, intensità, ambiguità e non trasparenza dei loro rapporti con i designatori

Pairetto e Bergamo, costellati da ripetuti incontri conviviali, privati ed esclusivi, da un

incalzante numero di colloqui telefonici, dall'inspiegabile (almeno secondo i canoni della

limpidezza comportamentale) affidamento di telefonini insuscettibili di intercettazione,

dall'intercessione, a fini commerciali (quali l'acquisto di autoveicoli del gruppo FIAT), a

favore di persone legate a Pairetto, da regali offerti ai designatori e capaci di generare un

pericoloso sentimento di riconoscenza da parte dei donatari nei confronti dei donanti e,

quindi, della società di questi ultimi, dalle pesantissime, insistite interferenze di Moggi nella

predisposizione delle griglie per il sorteggio arbitrale atte a sovrapporsi, sovrastandole, alle

scelte del designatore Bergamo, sia con riferimento agli arbitri, che agli assistenti e

coronate da sostanziale successo (nel senso della fungibilità funzionale dei prescelti

rispetto a quelli desiderati e richiesti: è il caso del "pan bagnato" Gemignani e Foschetti in

luogo della "zuppa" Ricci e Gemignani, pretesa da Moggi per la gara Juventus – Udinese,

del 13 febbraio 2005), dalle minacciose intenzioni manifestate da Moggi a Bergamo nei

confronti di arbitri che "sbagliano" (è il caso della subliminale richiesta di punizione nei

confronti di Collina e Rosetti), dalle attuate ed umilianti della dignità del soggetto passivo

minacce ed aggressioni contro altri arbitri che sbagliano (Paparesta dopo Reggina –

Juventus, del 6 novembre 2004).

Questi gli episodi, ripetuti nel tempo e nello spazio, incontroversi nella loro storicità,

congiuntamente o disgiuntamente posti in essere da Moggi e Giraudo e, comunque, tutti

obiettivamente tendenti alla precostituzione di condizioni dalle quali la Juventus potesse

trarre vantaggio di classifica nel campionato 2004-2005, episodi a cui la decisione

impugnata ha giustamente attribuito capacità causale adeguata per il conseguimento di

tale risultato sperato.

Anche questo giudizio va integralmente condiviso e specularmene rigettata la articolata

censura mossa alla decisione impugnata da parte degli appellanti.

Ed invero, una volta chiarito che il condizionamento del settore arbitrale costituisce

sistema comportamentale idoneo all'alterazione del campionato, va aggiunto che, ad

avviso della Corte, i mezzi in concreto posti in essere (e prima analiticamente descritti)

vanno definiti, senz'altro, idonei allo scopo, sia con valutazione ex ante che, per semplice

completezza espositiva, con valutazione ex post.

Si consideri, al riguardo, che in astratto le condotte di Moggi e Giraudo non potevano non

sortire il risultato auspicato in riferimento agli allettanti vantaggi diretti ed indiretti offerti ai

designatori (anche individualmente), all'ineffabile confidenza nei rapporti personali, alla

pervasività della presenza dei dirigenti juventini nelle scelte riservate all'ufficio di costoro;

al tempo stesso, l'idoneità ex post delle condotte stesse, nella prospettiva dell'art. 6 CGS,

si deduce, senza perplessità alcuna, dalla supina predisposizione, mostrata dai

designatori stessi (anche separatamente) a seguire le indicazioni di Moggi e Giraudo (in

materia di designazione di assistenti,concertazione della formazione delle griglie, piena

connivenza omissiva rispetto ad episodi minacciosi ed aggressivi di cui Moggi era stato

autore).

A questa stregua, la decisione impugnata va confermata (rimanendo, come esposto nella

parte precedente, priva di conseguenze sul trattamento sanzionatorio per difetto di

impugnazione, sul punto, la ritenuta ammissibilità di concorso tra art. 1 ed art. 6 CGS per il

caso di medesima condotta autonomamente valutabile nella doppia prospettiva): delle

pene da irrogare agli incolpati si dirà al termine della trattazione del complesso delle

incolpazioni relative alla Juventus.

Corretta e consequenziale è l'affermazione della responsabilità diretta della società

rispetto ai fatti di cui è stato ritenuto responsabile il suo rappresentante legale Giraudo.

 

* * * *

Va, altresì, confermata la decisione impugnata – con conseguente rigetto dell'appello della

Procura Federale - nella parte in cui ha ritenuto non essere stata raggiunta la prova della

responsabilità di Mazzini, Pairetto, Lanese e De Santis in ordine alla violazione dell'art. 6,

comma 1, C.G.S., contestata a Moggi e Giraudo di cui ci si è appena occupati, fermo

restando l'altrettanto condivisibile accertamento di rilevanza di talune condotte, ai fini

dell'art. 1 e nei termini di cui si dirà oltre.

In particolare, la Commissione ha esattamente rilevato che non fosse stata raggiunta la

prova né dell'intenzionale direzione delle condotte degli appellanti, né della loro idoneità

allo scopo.

A questo proposito la Corte rileva che la configurabilità dell'illecito ex art. 6 CGS non può

che fondarsi su una prova solida ed al di là di ogni ragionevole dubbio che l'atto umano

oggetto di incolpazione riveli (oltre che la sua idoneità al raggiungimento del risultato

vietato) la volontà dell'agente di realizzare, con dolo specifico, l'illecito, in quanto il

paradigma normativo, nell'utilizzare il termine "diretti" con riferimento agli atti, pone un

rapporto di necessaria implicazione tra la natura dell'atto in sé ed il fine illecito che, tramite

lo stesso, l'autore si propone.

Il difetto della prova che ad ispirare la condotta dell'incolpato fosse il conseguimento del

risultato illecito non può che risolversi, come esattamente osservato dalla CAF, ed

infondatamente contestato dalla Procura Federale, nel fallimento dell'ipotesi di ricorrenza

dell'illecito.

Ora, nel caso di specie, non vi sono elementi che consentano di affermare, con certezza,

che gli appellati, tramite condotte pur deontologicamente reprensibili ex art. 1 CGS, come

si dirà, avessero un interesse chiaro, diretto ed inequivoco a favorire la Juventus, né una

convincente prova, in tal senso, è stata fornita o dedotta: resta il fatto in sé di condotte

scorrette o sleali, ma ciò non basta a far presumere che vi fosse il fine palese o occulto di

determinare l'alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di

adeguato movente.

La Corte ritiene che il dubbio possa residuare nei confronti di Pairetto a causa dei ripetuti

contatti commerciali, mediati da Moggi, per l'acquisto di veicoli Fiat scontati anche a favore

di terzi: il comportamento è certamente riprovevole e scorretto – ciò che rileva ai fini della

determinazione della sanzione, in sede di esame dell'appello della Procura Federale, che,

in virtù del proprio effetto devolutivo, investe per intero la posizione dell'appellato -ma

non integra la certezza di un atteggiamento favoritistico, soprattutto se si considera il

minor ruolo nella vicenda di tale designatore rispetto all'altro, almeno quale emerge dagli

atti.

Analogamente, va confermata l'affermazione di responsabilità di Lanese ex art. 1 CGS,

sotto il duplice profilo, congruamente valorizzato dai primi giudici, dei ripetuti, confidenziali

ed impropri incontri con i dirigenti juventini e dei rapporti commerciali intrattenuti con essi.

Nessun rilievo escludente o attenuante della responsabilità di Lanese può essere

riconosciuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla sua difesa, alla necessità degli

incontri a causa del ruolo, in senso lato politico, di Presidente dell'AIA.

In contrario valgano tre considerazioni:

a) mentre vi è la prova di un eccesso di confidenza conviviale e commerciale, del tutto

inappropriata e biasimevole, tra l'incolpato e Moggi e Giraudo, non vi è alcuna prova della

connessione di tali incontri con il perseguimento di fini istituzionali dell'Associazione,

piuttosto che personali;

B) proprio la delicatezza del ruolo istituzionale avrebbe imposto all'incolpato un

supplemento di prudenza, avvedutezza ed integrità;

c) Lanese ha, comunque, impropriamente beneficiato, grazie al fattivo intervento dei

dirigenti juventini, di sconti commerciali che mai avrebbe dovuto chiedere – quale che ne

fosse l'importo – a persone che avrebbero potuto strumentalizzare la situazione di

riconoscenza psicologica di cui egli sarebbe stato inevitabilmente portatore.

Conseguenzialmente all'esclusione della responsabilità ex art. 6 degli estranei alla

Juventus, va negata la relativa responsabilità presunta.

 

* * * *

 

Va confermata la decisione impugnata anche nella parte relativa alla gara Reggina –

Juventus che qui viene in rilievo per ciò che concerne la condotta aggressiva e minacciosa

rilevante ex art. 1 CGS, di Moggi e Giraudo, al termine della gara, nei confronti della terna

arbitrale.

Viene, poi, contestata alla società torinese la responsabilità diretta,all'arbitro Paparesta la

mancata segnalazione della condotta ed al Presidente Lanese il fatto di avere incoraggiato

il comportamento omissivo dell'osservatore Ingargiola.

Ad avviso della Corte è inattaccabile la ricostruzione in fatto dell'episodio effettuata dai

giudici di primo grado, con conseguente rigetto dei gravami miranti ad una riforma della

decisione sul punto.

La Commissione ha posto in rilievo che dalle risultanze processuali (ed in particolare dalle

indagini effettuate dal Nucleo Operativo dei C.C. di Roma, e trasfuse nel rapporto del

relativo Comando Provinciale, oltre che dall'intrecciarsi delle intercettazioni telefoniche dei

colloqui tra Lanese ed Ingargiola, avvenuti in due riprese dopo il termine della partita, da

un lato, e di quelle tra Moggi e terzi ripetute nel tempo, dall'altro) emerge l'atteggiamento

minaccioso ed irriguardoso assunto, con modalità diverse, ma egualmente deprecabili

(l'uno minaccioso, l'altro irriguardoso), nei confronti di arbitro ed assistenti, alla presenza

anche del quarto ufficiale e dell'osservatore Ingargiola, da parte di Moggi e Giraudo.

La ricostruzione è precisa ed incontestabile, ed indiscutibile è la rilevanza in termini di

disvalore deontologico delle condotte, a vario titolo, ascritte agli incolpati.

In particolare, si consideri la narrazione dell'episodio (cfr. telefonata, prog. 907), effettuati

con toni a metà strada tra il grottesco e l'incredulo dall'osservatore Ingargiola a Lanese, il

quale, ascoltando il racconto del collaboratore secondo cui non aveva mai visto un

episodio simile nella propria vita, non trovava di meglio che impartirgli la

raccomandazione, come spessissimo è avvenuto nelle varie conversazioni telefoniche agli

atti, di badare ai fatti propri (evidentemente non coincidenti con quelli dell'istituzione che

rappresentava).

Sulla medesima linea era il racconto telefonico di Moggi ad un giornalista (prog. 140), nella

quale il dirigente si vantava di averli "fatti neri tutti quanti" e di averli "chiusi a chiave" con

l'intento, poi scongiurato da qualcuno imprecisato di "portà via le chiavi": cfr. le risultanze a

pag. 25 e 26 dell'informativa di reato del Comando Provinciale di Roma dei C.C. redatta il

19 aprile 2005.

I dirigenti hanno, infatti, violato gli spazi riservati alla direzione tecnica della gara e posto

in essere un comportamento lesivo del loro onore e della loro dignità; l'arbitro Paparesta

ha, in modo certo, tollerato l'incresciosa situazione ed omesso di denunciarla, anche a

tutela del prestigio della funzione, oltre che individuale; il presidente Lanese ha tradito il

proprio compito istituzionale di tutela della categoria ed il proprio dovere di ligia

osservanza delle norme federali e di settore.

Il tema delle sanzioni sarà affrontato in esito alla trattazione della prima parte della

decisione impugnata.

 

* * * *

Per concludere l'esame della decisione appellata laddove è dedicata alla posizione della

Juventus, vanno affrontate le impugnazioni di incolpati e Procura Federale relativamente

alle gare Juventus – Lazio e Bologna – Juventus (e, quale possibile antecedente logico,

Fiorentina – Bologna) e concernenti gli incolpati Moggi, De Santis e F.C. Juventus S.p.A.

La Corte ritiene che le statuizioni, sul punto, della decisione impugnata (ad eccezione di

quelle relative alla determinazione delle sanzioni, di cui si dirà in seguito) debbano essere

confermate.

Ed invero, è da condividere la generale conclusione della CAF secondo cui l'interferenza

nella designazione arbitrale, riferibile ad un tesserato, non può dar luogo ad illecito

sportivo ove non vi sia la prova rigorosa che a tale attività abbia fatto seguito l'ulteriore

segmento che l'interesse per la designazione di uno specifico arbitro, manifestato da un

dirigente di società sportiva, pervenga all'arbitro stesso e che da parte di esso traspaia,

comunque, adesione alla richiesta.

L'assenza del "segmento" tecnico della fattispecie a formazione progressiva (tale perché

necessitante la concorrente partecipazione di più soggetti, ciascuno con competenze e

responsabilità di ruolo adeguati al raggiungimento del risultato alterativo della gara,

competizione o classifica) ne impedisce il relativo perfezionamento, mentre non osta

affatto alla possibile sussumibilità delle condotte appartenenti al segmento iniziale

(condotte interferenti) e , quindi, definibili come meri atti preparatori, nel paradigma di

quelle poste in violazione dell'art. 1 CGS.

Più in particolare, la decisione impugnata ha isolato, dal contesto delle incolpazioni in

esame, la posizione di Moggi decretandone correttamente la rilevanza nei termini appena

menzionati, del tutto antagonisti rispetto alla contraria tesi difensiva.

Il profuso materiale probatorio dimostra che vi fu un incontro, di pochi giorni precedente la

gara Juventus – Lazio, tra Moggi, Giraudo, Pairetto e Bergamo e, altresì, che l'indomani di

tale incontro e prima della comunicazione ufficiale del nome degli arbitri sorteggiati il primo

ne fosse già a conoscenza.

Vi è, altresì, la prova, in atti, dell'indebita interferenza di Moggi su Bergamo in vista della

formazione della griglia di arbitri destinati a dirigere gare da disputare nella giornata in cui

si giocava Juventus – Udinese.

Non può, però, ritenersi raggiunta – contrariamente all'assunto della Procura Federale – la

prova che all'arbitro De Santis fosse pervenuta la richiesta di Moggi – pur adombrata nel

corso di una apposita conversazione telefonica, di cui a pag. 102 della decisione – di

intervenire punitivamente sui giocatori diffidati del Bologna per renderne certa la squalifica

nella successiva gara che tale squadra avrebbe disputato contro la Juventus, né che suoi,

eventuali, errori tecnici disvelassero una illecita volontà favoritistica per tale squadra.

Conclusivamente, va confermata la riconducibilità delle condotte di Moggi alla trama

dell'art. 1 ed esclusa qualunque responsabilità di De Santis a proposito dell'incolpazione in

esame.

Concluso l'esame delle varie ed articolate posizioni, ricomprese nei capi di incolpazione da

1 a 10, la Corte osserva quanto segue in relazione alle sanzioni da irrogare ai soggetti

dichiarati colpevoli e, in via preliminare, ai criteri di presidio per la relativa determinazione.

La decisione di primo grado ha combinato i criteri di applicazione della pena risultanti dal

primo comma dell'art. 13 C.G.S., e dipendenti dalla natura e gravità dei fatti commessi con

quelli, sempre in punto di gravità, desumibili dall'art. 133 del codice penale e legati alle

modalità delle azioni poste in essere, alla loro incidenza concreta rispetto al campionato

2004/2005 ed all'immagine dello sport italiano, all'intensità della colpevolezza in relazione

alle singole posizioni funzionali, all'accertata pluralità di illeciti, alle condizioni economiche

del responsabile (nel caso di ammende), alla lesione arrecata alla funzione ed

all'immagine della categoria ( rispettivamente di dirigenti federali ed arbitri).

La Corte ritiene che, in linea di principio e con riferimento alla generalità dei casi su cui è

chiamata a pronunciarsi, debbano essere tenuti in considerazione i citati criteri ispiratori di

natura generale ed astratta, salva la necessità di concreta commisurazione e

temperamento con ulteriori criteri integrativi da applicarsi nei singoli casi in modo da

realizzare un bilanciamento tra la doverosa afflittività della pena e particolari condizioni

soggettive ed oggettive tale da portare ad una determinazione equa e ragionevole della

sanzione.

Con riferimento alle posizioni, sin qui, esaminate la Corte osserva quanto segue.

Va confermata la pena di cinque anni di inibizione e proposta al Presidente federale di

preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e all'ammenda di

50.000 euro motivatamente inflitta a Moggi alla luce sia dell'affermata responsabilità per

gravi episodi di illecito sportivo, sia dalla protrazione nel tempo, sostanzialmente

corrispondente allo svolgimento del campionato 2004/2005, della sua condotta

strutturalmente rivolta al conseguimento dello scopo di alterazione della competizione per

effetto del condizionamento della classe arbitrale, sia, infine e con particolare rilievo, alla

luce della completa realizzazione in termini effettuali dell'illecito disegno, che ha incrinato

la pubblica fiducia nella lealtà delle competizioni sportive.

Considerazioni analoghe valgono per Giraudo, la cui pena va confermata, anche se essa

contempla una più lieve sanzione economica (20.000 euro di ammenda) a causa della

minor frequenza dei colloqui telefonici con i designatori, senza che ciò possa essere, in

alcun modo, considerato indice di dissociazione o inconsapevolezza dall'operato di Moggi

e della sua attività strutturalmente orientata verso scopi illeciti.

Per quanto concerne la pena da irrogare alla società Juventus occorre tenere conto

cumulativamente di una serie di fattori.

In primo luogo, deve porsi nel dovuto rilievo il, già ricordato, carattere stabile e duraturo,

nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei

propri dirigenti, del conseguimento dell'obiettivo di condizionamento a proprio favore del

settore arbitrale, dell'ulteriore vantaggio dell'alterazione della classifica e dell'ottenimento

della vittoria del campionato, della rimarchevole ed irreparabile alterazione della parità di

condizioni di contendibilità del titolo sportivo rispetto a molte altre squadre, del beneficio

tratto dalle condotte dei propri dirigenti che, seppure non diano formalmente vita ad un

"sistema", solo per difetto della previsione dell'illecito sportivo associativo, sicuramente

possiedono il carattere altamente inquinante della sistematicità e della stabilità

organizzativa: l'aggregazione di tutti questi disdicevoli elementi è, peraltro, addebitabile,

tra tutti gli incolpati del presente procedimento, solo alla Juventus, ciò che ne rende

incomparabile, in negativo, la posizione rispetto ad ogni altro.

Va poi tenuto conto della ricorrenza dell'aggravante dell'effettivo conseguimento del

vantaggio in classifica, come prescritto dall'art. 6, comma 6, C.G.S..

A fronte di tali pesantissimi elementi negativi appare equo porre, con il dovuto effetto

mitigativo della pena, rispetto a quella inflitta in primo grado, l'importante e prestigiosa

storia sportiva, di cui ha sempre percepito i frutti anche la prima squadra nazionale, della

società (elemento di cui l'ordinamento sportivo tende, sempre più spesso, a tener conto,

come dimostra il favore verso la riammissione in campionati immediatamente meno

elevati, di quello di competenza, di società dichiarate, fallite, ma portatrici di un glorioso

passato atletico) nonché la rimozione, o la mancata opposizione alle dimissioni, dei

dirigenti responsabili della condanna.

Va ritenuta congrua la seguente pena che, necessariamente, interviene lungo una triplice

traiettoria temporale:

1) la sanzione della revoca dell'assegnazione dello scudetto 2004/2005 è l'effetto diretto

dell'accertata alterazione del campionato ad opera della società e dei suoi dirigenti e va

inflitta come pena autonoma, ai sensi della lettera i) dell'art. 13 CGS, così confermandosi

la decisione di primo grado;

2) la sanzione della non assegnazione del titolo di campione di Italia 2005/2006 e della

retrocessione all'ultimo posto in classifica nello stesso, ai sensi del combinato disposto

della disposizione da ultimo citata e della lettera g) della norma in questione, dipendono

dalla circostanza che va considerato "campionato di competenza", a scopi concretamente

sanzionatori, quello nel quale l'illecito è accertato (argomentando dalla logica

osservazione sviluppata, sul punto, dalla Commissione disciplinare nella propria decisione

del 27 luglio 2005, in comunicato ufficiale n. 10 della Lega Nazionale Professionisti,

relativa al cd. "caso Genoa") o giudicato, allorquando non sia più possibile intervenire su

quello in cui l'illecito fu consumato (che costituisce la cornice tipica del campionato di

"competenza"): sanzione generata dalla speciale gravità dei fatti commessi e, dunque, da

confermare, assieme a quella pecuniaria di 80.000 di ammenda, certamente commisurata

alle capacità economiche della società.

3) la sanzione della penalizzazione nella prossima stagione sportiva, volta ad attribuire

adeguata efficacia anche deterrente al trattamento complessivo, nella misura

ragionevolmente affittiva, di 17 punti (molto prossima alla dichiarazione di congruità della

pena resa esplicita in primo grado dal difensore della società, su espressa sollecitazione

del Presidente del Collegio) e della squalifica per 3 gare di campionato del campo di

giuoco, così riformandosi equitativamente l'originaria pronuncia.

Va confermata la sanzione di due anni e sei mesi di inibizione irrogata a Lanese, tenuto

conto dell'opacità delle condotte ascrittigli, in particolare modo incompatibili con il prestigio

della carica di Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, e del conseguente disdoro

provocato per il prestigio della categoria.

Per ciò che concerne la posizione di Pairetto è da ribadire l'effetto devolutivo generale in

ordine all'esame della sua posizione conseguito all'impugnazione della Procura Federale.

Valutando i suoi comportamenti emergono gravi ed univoci sintomi di disvalore e prove di

ripetute offese alla deontologia e alla credibilità della sua delicatissima funzione di

designatore arbitrale, seriamente compromessa dalle frequentazioni e dai rapporti descritti

nella parte che precede.

La Corte ritiene debba essere, pertanto, opportunamente aggravata la pena inflitta in

primo grado, elevandola da due anni e sei mesi a tre anni e sei mesi di inibizione.

Venendo alla posizione di Paparesta, la Corte rileva, in primo luogo ed in aderenza a

principi generali dell'ordinamento giuridico, come la pendenza del presente procedimento

disciplinare precluda la possibilità di assoggettamento ad ulteriore sanzione in ogni ambito

e settore dell'ordinamento federale della medesima condotta fenomenicamente intesa,

fatta salva la possibilità da parte dei competenti organi tecnici di dedurre dagli

accertamenti racchiusi, in via definitiva, nel presente giudizio elementi di valutazione di

ordine tecnico – professionale, ai fini propri del settore arbitrale.

Ciò premesso, la Corte è certa che sia tutt'altro che eccessiva, e che vada quindi

confermata, la sanzione dell'inibizione per tre mesi inflitta dai giudici di primo grado, tenuto

conto della gravità della violazione, sintomatica di un atteggiamento remissivo e debole di

un prestigioso arbitro internazionale di fronte a fatti mortificanti per la sua persona e per la

dignità della funzione.

Incidentalmente va osservato, così rispondendo ad una apposita deduzione difensiva, che

la pena si considera espiata dal momento iniziale in cui essa produce l'effetto affittivo,

computando in essa anche la eventuale sospensione cautelare comminata dall'AIA.

 

 

 

Appunto. Stai zitto. :mrgreen: :mrgreen:

(e ti ho anche aiutato mettendo in neretto le cose importanti, che sono in netto conflitto con ciò che vai dicendo)

 

E parlo della partita di stasera: sarà difficile. Il Napoli gioca bene, si muove bene in campo e ha giocatori veloci e capaci.

Bisognerà vedere come affronterà la partita dal punto di vista tattico: se giocherà come contro l'Udinese ci saranno molti spazi in cui infilarsi. :fischio:

 

 

Giuro ti facevo più intelligente.....quello che hai riportato sotto spoiler sono i capi di accusa per i quali la Juventus ha pagato! Dopo essere stata mandata in B i vari processi sono andati avanti e per magia tutti e dico tutti i capi di accusa sono stati smantellati dalla corte di appello del Tribunale di Roma perchè non vi erano prove che sosteneva tale tesi.

 

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E' un tribunale non sportivo.

 

Devo citare un'altra volta tutti gli articoli dello Statuto di Giustizia Sportiva e il DL 220? :??:

 

Vale meno che 0 in ambito sportivo.

 

La giustizia sportiva è differente da quella civile, per questo le cose sono scisse ed indipendenti.

Il Decreto Legge varato nel 2003 si pronuncia proprio sull'autonomia assoluta dell'ordinamento sportivo rispetto a quello civile.

 

Ti faccio un esempio: in un tribunale civile per provare un fatto ci vogliono le prove, in quello sportivo no, basta l'intenzionalità.

E' per questo che il tentato illecito è equiparato all'illecito vero e proprio, ed è per questo che la Juventus, insieme ai suoi dirigenti, è stata condannata.

 

Questa è legge.

 

Giusta? Inguista? Se ne può discutere all'infinito ma si è agito secondo la legge e non c'è stata nessuna anomalia e nessun abuso.

 

E io che pensavo che i miei post fossero stati letti. :acc: :acc:

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Si...Tronchetti fece sparire i tabulati, fece una magia.

ahhhh allora se neghi anche questo ho capito che non hai ascoltato l'interrogatorio fatto a de santis! :mrgreen:

mi basta questo

sta di fatto che le telefonate chiamamole "interiste" non c'erano ma erano state fatte!!

 

Iniziate da stasera :D

fury come ti sembra??

atalanta-catania x2

bari-cagliari 1

bologna-livorno 2

fiorentina-sampdoria 1x

inter-napoli 1

lazio-parma 1

palermo-roma x2

siena-chievo 1

udinese-milan x2

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E' un tribunale non sportivo.

 

Devo citare un'altra volta tutti gli articoli dello Statuto di Giustizia Sportiva e il DL 220? :??:

 

Vale meno che 0 in ambito sportivo.

 

 

Che diavolo c'entra se non è sportivo o meno???

Il processo che intendi tu è stato fatto in 20 giorni, senza possibilità di difendersi, con la minaccia di Blatter che se la Juve e le altre squadre avessero fatto subito ricorso tutte le società italiane sarebbero state estromesse dall'europa per 5 anni, con conseguenze economiche e di immagine pesantissime.

Quella farsa che hai scritto tu è stata smantellata successivamente e tutti i capi di accusa andati a farsi benedire!

Se ti condannano per omicidio, ti processano, ti mettono in carcere e buttano la chiave senza darti la possibilità di difenderti......poi salta fuori che non c'è stato alcun morto, nessuna arma del delitto ti sembra comunque irrilevante come cosa perchè ormai ti hanno condannato???

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Giuro ti facevo più intelligente.....quello che hai riportato sotto spoiler sono i capi di accusa per i quali la Juventus ha pagato! Dopo essere stata mandata in B i vari processi sono andati avanti e per magia tutti e dico tutti i capi di accusa sono stati smantellati dalla corte di appello del Tribunale di Roma perchè non vi erano prove che sosteneva tale tesi.

si..infatti cold non sta capendo che stiamo dicendo che SUCCESSIVAMENTE il tribunale di roma non ha trovato prove concrete

ma tanto ti dirà che non è vero nemmeno questo..e contano i fatti di prima :mrgreen:

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ahhhh allora se neghi anche questo ho capito che non hai ascoltato l'interrogatorio fatto a de santis! :mrgreen:

mi basta questo

sta di fatto che le telefonate chiamamole "interiste" non c'erano ma erano state fatte!!

Perchè l'ha detto De Santis in tribunale?

Se è per questo sono state fatte anche delle intercettazioni di Moggi ,proprio durante il processo, nelle quali emergeva l'intento di dire falsità al processo. Prova a rivercare anche queste.

 

Le intercattazioni di un rapporto diretto tra De Santis e i dirigenti dell'Inter non ci sono mai state.

 

Quindi: o De Santis dice il falso, e qui il problema non si pone.

Oppure dice il vero, ma in questo caso non ci sono delle intercettazioni a provarlo e quindi è messa in discussione la veridicità del fatto.

 

Che diavolo c'entra se non è sportivo o meno???

Il processo che intendi tu è stato fatto in 20 giorni, senza possibilità di difendersi, con la minaccia di Blatter che se la Juve e le altre squadre avessero fatto subito ricorso tutte le società italiane sarebbero state estromesse dall'europa per 5 anni, con conseguenze economiche e di immagine pesantissime.

Quella farsa che hai scritto tu è stata smantellata successivamente e tutti i capi di accusa andati a farsi benedire!

Se ti condannano per omicidio, ti processano, ti mettono in carcere e buttano la chiave senza darti la possibilità di difenderti......poi salta fuori che non c'è stato alcun morto, nessuna arma del delitto ti sembra comunque irrilevante come cosa perchè ormai ti hanno condannato???

 

 

si..infatti cold non sta capendo che stiamo dicendo che SUCCESSIVAMENTE il tribunale di roma non ha trovato prove concrete

ma tanto ti dirà che non è vero nemmeno questo..e contano i fatti di prima :mrgreen:

 

E infatti entrambi non avete capito nulla, ma proprio nulla.

Andate a rileggere lo statuto e il DL 220.

 

Se non lo capite non so proprio che farci. :acc: :acc:

 

E se lo contestate constestate la legge. Liberi di farlo.

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Perchè l'ha detto De Santis in tribunale?

Se è per questo sono state fatte anche delle intercettazioni di Moggi ,proprio durante il processo, nelle quali emergeva l'intento di dire falsità al processo. Prova a rivercare anche queste.

 

Le intercattazioni di un rapporto diretto tra De Santis e i dirigenti dell'Inter non ci sono mai state.

 

Quindi: o De Santis dice il falso, e qui il problema non si pone.

Oppure dice il vero, ma in questo caso non ci sono delle intercettazioni a provarlo e quindi è messa in discussione la veridicità del fatto.

 

 

 

 

 

 

E ionfatti entrambi non avete capito nulla.

Andate a rileggere lo statuto e il DL 220.

 

Se non lo capite non so proprio che farci.

ah..siamo messi bene..

quindi tu non credi alle parole di una persona che ti dice che non ha avuto assolutamente rapporti telelefonici con il signor moggi (ti ricordo che in quella stagione de santis arbitrò la juve e quest'ultima perse sempre le partite con lui come arbitro) e aggiunge di essere stato contattato da altre persone..

è un caso evidentemente che a fare queste intercettazioni è la telecom, e della telecom il capo è proprio tronchetto provera!!

che motivo aveva de santis di dire balle contro l'inter? nessuno..

come hai detto tu, se dicesse il vero allora va bene ma tanto le prove non ci stanno però cavolo quando ti si dice che le prove che condannano la juve non sono concrete, che sono state smantellate successivamente allora non va bene.. giusto?

 

Perchè l'ha detto De Santis in tribunale?

Se è per questo sono state fatte anche delle intercettazioni di Moggi ,proprio durante il processo, nelle quali emergeva l'intento di dire falsità al processo. Prova a rivercare anche queste.

 

Le intercattazioni di un rapporto diretto tra De Santis e i dirigenti dell'Inter non ci sono mai state.

 

Quindi: o De Santis dice il falso, e qui il problema non si pone.

Oppure dice il vero, ma in questo caso non ci sono delle intercettazioni a provarlo e quindi è messa in discussione la veridicità del fatto.

 

 

 

 

 

 

E infatti entrambi non avete capito nulla, ma proprio nulla.

Andate a rileggere lo statuto e il DL 220.

 

Se non lo capite non so proprio che farci. :acc: :acc:

 

E se lo contestate constestate la legge. Liberi di farlo.

e chi è la legge cold??? eh...

che ne sappiamo noi come è stata gestita veramente questa situazione??

 

ma tu pensi veramente che un tribunale non si possa mai sbagliare a condannare la gente??

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ah..siamo messi bene..

quindi tu non credi alle parole di una persona che ti dice che non ha avuto assolutamente rapporti telelefonici con il signor moggi (ti ricordo che in quella stagione de santis arbitrò la juve e quest'ultima perse sempre le partite con lui come arbitro) e aggiunge di essere stato contattato da altre persone..

è un caso evidentemente che a fare queste intercettazioni è la telecom, e della telecom il capo è proprio tronchetto provera!!

che motivo aveva de santis di dire balle contro l'inter? nessuno..

come hai detto tu, se dicesse il vero allosta va bene ma tanto le prove non ci stannom però cavolo quando ti si dice che le prove che condannano la juve non sono concrete, che sono state smantellate successivamente allora non va bene.. giusto?

 

A carico del Sig. Moggi ci sono le intercettazioni, quindi il presunto illecito.

 

A carico dell'Inter non c'è nulla.

 

Quello che sostieni tu riguardo a Telecom potrebbe essere solo fantasia, ma sinceramente dubito fortemente che il Sig. Tronchetti abbia la capacità di cancellare delle intercettazioni volute dalla Procura di Napoli.

 

Se avesse avuto questa capacità avrebbe cancellato proprio tutto, anche quelle che hanno riguardato il caso Vieri.

 

E comunque sia....non sono mai emerse, tu puoi fare tutte le considerazioni del caso, anche di fantasia.

 

E continuate a non capire la diferenza tra Giustizia Sportiva e Civile.

 

Mah....

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Appena tornato dal mio centro sisal preferito con in mano un sistema.

 

Atalanta - catania x

 

bari - cagliari x

 

Fiorentina - samp. x

 

Lazio - Parma 1

 

Inter - napoli 1

 

Udinese - Milan 2

 

Ho giocato 3 Euro e se vinco me ne porto a casa 670. :drunken: sperare intanto non mi costa niente. :drunken:

ti auguro di vincere.. :drunken:

se non dovessi vincere io ci pensi tu a comprarmi la 360 nuova? :mrgreen:

 

A carico del Sig. Moggi ci sono le intercettazioni, quindi il presunto illecito.

 

A carico dell'Inter non c'è nulla.

 

Quello che sostieni tu riguardo a Telecom potrebbe essere solo fantasia, ma sinceramente dubito fortemente che il Sig. Tronchetti abbia la capacità di cancellare delle intercettazioni volute dalla Procura di Napoli.

 

Se avesse avuto questa capacità avrebbe cancellato proprio tutto, anche quelle che hanno riguardato il caso Vieri.

 

E comunque sia....non sono mai emerse, tu puoi fare tutte le considerazioni del caso, anche di fantasia.

 

E continuate a non capire la diferenza tra Giustizia Sportiva e Civile.

 

Mah....

tu invece continui a non capire che anche dal punto di vista sportivo il problema a roma è stato archiviato.. a roma eh

ti ripeto che le indagini proseguono.. chissà perchè!! se fosse stato un caso chiuso perchè continuare????

sai perchè? perchè non c'e certezza!

siamo sempre li come vedi.. tu mi dici che le cose riguardo l'inter non sono emerse e io ti dico che le cose contro la juve non sono mai state VERAMENTE provate.. tantè che le indagini continuano..

questi sono dati di fatto e non mi puoi dire nulla!

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avanti cold..come mai ci stanno ancora i dubbi allora?

non dirmi che non ci stanno altrimenti non ci sarebbe motivo di dibattito!

hai mai sentito le interviste in tv del post-calciopoli? hai mai visto gli speciali a tal proposito? o tsei soffermato soltanto in quel periodo di sentenze??

 

non dico che non è successo nulla..ma non te lo spieghi il perchè ancora oggi ci sono vari pareri ecc..

per esempio, l'arbitro de santis in fase di interrogatorio disse al giudice di aver avuto contatti con la dirigenza interista.. questo in ambito intercettazioni..

allora il presidente di telecom, tal tronchetti provera (per puro caso legato all'inter) fece sparire del tutto questi contatti. o sbaglio? perchè lo avrà fatto?

comunque finiamola qui..la verità è che ci ancora oggi ci sono troppi ma e se.. quando sarà tutto confermat (se lo sarà) saò il primo a darti ragione! :ok:

quoto..

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Appena tornato dal mio centro sisal preferito con in mano un sistema.

 

Atalanta - catania x

 

bari - cagliari x

 

Fiorentina - samp. x

 

Lazio - Parma 1

 

Inter - napoli 1

 

Udinese - Milan 2

 

Ho giocato 3 Euro e se vinco me ne porto a casa 670. :drunken: sperare intanto non mi costa niente. :drunken:

Fiorentina-Samp X? :fischio: Speriamo 2....

So che è una triste occasione, ma credo che Dixie sarebbe stupito di sapere che anche da morto raccoglie più folla di quanta ne faccia l'Everton in un sabato pomeriggio [bill Shankly al funerale di Dixie Dean, calciatore dell'Everton degli anni venti].

Walk on,walk on,with hope in your heart and you'll never walk alone.

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Fiorentina-Samp X? :fischio: Speriamo 2....

ma cosa dici! la magica Samp disintegrerà la Fiorentina!

[..] Ed ecco mi apparve un cavallo bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora.[..] Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicenda e gli fu consegnata una grande spada.[..] mi apparve un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udii gridare una voce in mezzo ai quattro esseri viventi: «Una misura di grano per un danaro e tre misure d'orzo per un danaro! Olio e vino non siano sprecati».[..] mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l'Inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra.
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ti auguro di vincere.. :drunken:

se non dovessi vincere io ci pensi tu a comprarmi la 360 nuova? :mrgreen:

 

 

tu invece continui a non capire che anche dal punto di vista sportivo il problema a roma è stato archiviato.. a roma eh

ti ripeto che le indagini proseguono.. chissà perchè!! se fosse stato un caso chiuso perchè continuare????

sai perchè? perchè non c'e certezza!

siamo sempre li come vedi.. tu mi dici che le cose riguardo l'inter non sono emerse e io ti dico che le cose contro la juve non sono mai state VERAMENTE provate.. tantè che le indagini continuano..

questi sono dati di fatto e non mi puoi dire nulla!

 

il processo penale sta andando avanti, non quello sportivo. Te lo devo ancora spiegare che sono 2 cose diverse? Voui sapere perchè sono 2 cose diverse?

Eriddaje!!!!

 

Ma o fante finta di non capire, oppure se non capite non so proprio che farci.

 

Possiamo andare avanti fino alla chiusura del topic o al ban, ma dare ragione a delle persone che hanno torto marcio non è proprio nella mia indole.

 

La procedura penale rappresenta quel complesso di regole giuridiche che disciplinano le attività e le forme mediante le quali da appositi organi fissati e prestabiliti dalla legge, e con l'osservanza di determinate modalità, si provvede all'attuazione della norma penale sostanziale nei singoli casi concreti. L'ufficiale etichetta procedura penale dovrebbe, però, essere sostituita con quella di diritto processuale penale - che viene considerata più esatta da un punto di vista scientifico - o meglio ancora da quella di diritto procedimentale penale - dato che la disciplina in esame comprende non solo la fase processuale. La legge impone che le parti siano tutte tutelate e le norme che regolano il processo penale davanti al giudice sono tali che le ragioni delle parti abbiano uguale tutela giuridica. Il giudice deve essere parte indipendente per poter esercitare la propria funzione giudicante e la stessa è svolta in un contesto di norme che nella forma e nella sostanza regolano l'esercizio del potere giudiziario nell'imporre la pena ovvero determinare le modalità di assoluzione.

 

Più in generale il diritto processuale penale è uno dei tre rami del diritto processuale che, in senso lato, è quella parte del diritto che contiene i riferimenti normativi sulle materie che originano procedimenti dibattimentali dinanzi a giudici.

 

I tre ambiti speciali del diritto civile, amministrativo e penale costituiscono i luoghi giuridici in cui si esercitano i poteri giudicanti.

 

Le norme che disciplinano i procedimenti e i processi che si svolgono davanti al giudice amministrativo si definiscono come facenti parte del diritto processuale amministrativo e quando l'attività processuale si svolge dinanzi al giudice ordinario si parla di diritto processuale civile.

 

Il sistema procedurale penale in Italia si ispira al c.d. "giusto processo", di recente recepito in una legge di fonte assolutamente primaria, la Costituzione, all'art. 111 e che prevede una serie di garanzie per l'imputato che già erano state assorbite da Convenzioni Internazionali, quali ad esempio il diritto dell'imputato a partecipare libero al processo e ad esaminare e controesaminare i testimoni dell'accusa.

 

 

 

 

Vedi scritto diritto sportivo da qualche parte tu? :??:

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Ma sei tu che proprio non capisci mio caro!!!!!

 

Il bello è questo.

io ho capito benissimo..sai cosa?...che non vuoi capire! :mrgreen:

chi dice che tutto ciò è sbagliato e che non vi è certezza sono proprio coloro che si riferiscono alla giustizia sportiva..

come ha detto qualcuno..un processo non si fa in pochi giorni e può anche capitare, causa fretta, di dimenticare qualcosa o qualche passaggio. questo in generale!

spero di essere stato chiaro!

ah.. un altra cosa, anche se c'entra in parte, meglio non parlare di giustizia qui in italia.. che vi facciamo più figura!

Modificato da Nesmes
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